Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 2007
visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
visto l'articolo 117 della Costituzione ed in particolare il comma secondo, lettere e), l) e m);
ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rimuovere ostacoli allo sviluppo economico e di adottare misure a garanzia dei diritti dei consumatori;
ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per rendere più concorrenziali gli assetti del mercato e favorire la crescita della competitività del sistema produttivo nazionale, assicurando il rispetto dei principi comunitari;
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;
sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, dei trasporti, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, delle comunicazioni, delle infrastrutture, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali;
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi nel settore della distribuzione dei carburanti, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, il gestore della rete stradale e autostradale deve utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica utilità esistenti lungo la rete e le convenzioni con emittenti radiofoniche, nonché gli strumenti di informazione di cui al comma 3 per informare gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione dei carburanti presenti lungo le singole tratte della rete autostradale e delle strade statali di primaria importanza, con conseguente onere informativo dei gestori degli impianti ai concessionari circa i prezzi praticati.
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalità di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta.
2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le offerte e i messaggi pubblicitari di cui al comma 1 sono sanzionati quali pubblicità ingannevole.
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile secondo modalità non meno visibili di quelle indicanti la quantità del prodotto ed in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore.».
2. I soggetti tenuti all'apposizione dell'indicazione di cui al comma 1 si adeguano alle prescrizioni del medesimo comma entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
«4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, anche aggiuntivo al precedente, con le formule di cui all'articolo 133, a prescindere dalla contestuale vigenza di un'altra polizza, non può assegnare al contraente una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, la stessa si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.
4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.».
3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.».
4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni».
5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
1. Ai fini di cui all'articolo 2878, n. 6), del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria, l'ipoteca iscritta a
1. È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore della banca mutuante.
2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullità del contratto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per acquisto della prima casa si intende l'acquisto effettuato da una persona fisica della casa dove intende stabilire la propria residenza.
5. L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equità dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.
6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equità è stabilita dalla Banca d'Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.
7. In ogni caso le banche non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore
1. In caso di mutuo bancario, apertura di credito od altri contratti di finanziamento bancario, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile.
2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.
3. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1.
4. La surrogazione per volontà del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima casa.
1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, di norma per via telematica, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, anche per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.
1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul
«L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.».
9. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono soppresse le seguenti parole: «, a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino località distanti più di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 km deve essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali dei comuni in cui sono ricomprese le località oggetto della relazione di traffico».
1. Al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas naturale, fino al completo recepimento della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato
1. Al fine di consentire che la realizzazione del Sistema alta velocità avvenga tramite affidamenti e modalità competitivi conformi alla normativa vigente a livello nazionale e comunitario, nonché in tempi e con limiti di spesa compatibili con le priorità ed i programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico:
a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello Stato S.p.A. il 7 agosto 1991 limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla linea Milano-Genova, comprensiva delle relative interconnessioni, e successive loro integrazioni e modificazioni;
b) è altresì revocata l'autorizzazione rilasciata al Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'articolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la società TAV S.p.A. relativo alla progettazione e costruzione della linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.
2. Gli effetti delle revoche di cui al comma 1 si estendono a tutti i rapporti convenzionali da esse derivanti o collegati stipulati da TAV S.p.A. con i general contractors in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, incluse le successive modificazioni ed integrazioni.
3. La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede direttamente o tramite società del gruppo all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, secondo la disciplina di cui al comma 4, degli oneri delle attività progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto di revoca nei limiti dei soli costi effettivamente sostenuti, adeguatamente documentati e non ancora rimborsati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea di cui al comma 1 incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.».
1. Il secondo ciclo di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole: «economico,» e «tecnologico», e il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi». Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10.
2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di programmazione dell'offerta formativa, possono essere costituite, in ambito provinciale o sub-provinciale, tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture formative rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate: «istituti tecnici superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631,
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente: «i-septies-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: «o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
c) all'articolo 147, comma 1, le parole: «e i-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «, i-quater) e i-septies-bis)».
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione delle somme da vincolare su
b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1o gennaio 2007.
1. Il contributo concesso dall'articolo 1, comma 224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti ed il risparmio energetico nell'ambito del riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio predetti sono estesi alle stesse condizioni e modalità indicate nelle citate disposizioni anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Dato a Roma, addì 31 gennaio 2007.
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Bersani, Ministro dello sviluppo economico.
Rutelli, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri.
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione.
Bonino, Ministro per le politiche europee.
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.
Bianchi, Ministro dei trasporti.
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
Gentiloni Silveri, Ministro delle comunicazioni.
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.
De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Visto, il Guardasigilli: Mastella.